Il Ducato dei Vini Friulani

Statuto del Ducato dei vini del Friuli Venezia Giulia

(Approvato dall’Assemblea dei Nobili in data 1° febbraio 2025)

Disposizioni Generali TITOLO I

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

  1. Su libera iniziativa di un gruppo di amici del vino, di operatori e produttori vitivinicoli, di distillatori, di amatori e cultori dell’enogastronomia della Regione Friuli Venezia Giulia è costituita l’associazione di volontariato denominata “Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia” L’Associazione, costituita nel 1972, già denominata “Ducato dei Vini Friulani “ha sede legale a Udine, ma può stabilire recapiti e sedi amministrative ovunque lo ritenga opportuno, con delibera della Corte Ducale.
  2. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera della Corte Ducale. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’assemblea di modifica dello Statuto.
  3. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Norma applicabile

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 117/2017, delle norme del Codice civile in tema di associazioni, della normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente in materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Nessun articolo del presente Statuto può essere interpretato in contrasto con le norme in esso contenute

Art. 3 Carattere associativo

  1. L’Associazione Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia è un’organizzazione estranea ad ogni attività politica e partitica, religiosa ed etnica, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità ed uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
  2. Può operare sia nel territorio della Repubblica Italiana che all’estero.
  3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione dei soci alla vita ed all’attività dell’Associazione.

Art. 4 Scopo – Attività

Scopo dell’Associazione è:
1. promuovere, difendere, diffondere e valorizzare le caratteristiche ambientali, storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alla scienza dell’alimentazione e alla cultura del vino e del cibo, assumendo, anche unitamente ad altri Enti, Università, Organizzazioni, Associazioni, ogni iniziativa di promozione e di tutela delle finalità indicate;

2. promuovere l’educazione al bere consapevole, rivolta prevalentemente alle giovani generazioni, collaborando con gli Istituti Scolastici e con le Università.

A tal fine potrà svolgere le seguenti attività:

  1. a)  organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, anche con finalità educative e formative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  2. b)  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L’Associazione può inoltre esercitare tutte le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (ex art. 6 del d. lgs. 117/2017) rispondenti ai criteri e ai limiti definiti dal decreto n. 107/2021.

L’Associazione può praticare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nell’osservanza dei vincoli posti dall’ Art. 7 del d.lgs. 117/2017 e dalla inerente legislazione pro tempore vigente.

Per l’attuazione dei propri scopi il Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia si avvale dei proventi delle quote associative annuali, dei contributi straordinari dei soci e dei contributi di Enti ed Istituzioni, di privati nonché di eventuali donazioni, lasciti o legati.

Art. 5 Insegne

  1. Il Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia ha per proprio emblema un’aquila in campo bianco e/o in campo rosso con un pampino di vite e la scritta “Ducato dei Vini Friulani”. Tale emblema figura nel sigillo, nel gonfalone che rappresenta il Ducato in ogni sua manifestazione, sulla carta intestata, sulle etichette, sulle insegne, sui collari, sulle spille e su tutto il materiale rilasciato dal Ducato.
  2. Il segno distintivo del Nobile del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia è il collare rosso chiuso da un medaglione d’argento, riproducente l’emblema. Le insegne sono personali e non possono essere utilizzate in modo inappropriato.
  3. La Corte Ducale ed i Maestri dei Conti indossano paludamenti di colore verde-oro con collare di colore giallo. Il Duca indossa il collare di colore dorato.

ART. 6 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve ed il capitale non saranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati dall’Associazione esclusivamente per realizzare le attività di cui all’art. 4 Scopo-Attività.

Art. 7 Responsabilità ed assicurazione

1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 8 Nobili ed ammissione

TITOLO II ASSOCIATI

  1. All’Associazione Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri, purché maggiorenni, senza distinzione di genere, età, etnia, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’Associazione, che condividano il presente Statuto, che siano presentati alla Corte Ducale da due Nobili in regola con il pagamento della quota sociale annuale, che abbiano sottoscritto l’apposito modulo di accettazione.
  2. I soci vengono appellati “Nobili del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia”.
  3. L’ammissione dei Nobili viene deliberata dalla Corte Ducale, che provvede a comunicare l’esito all’interessato, ed ha effetto dalla proclamazione di ammissione pronunciata dal Duca in occasione dell’investitura.
  4. La qualità di Nobile non è trasmissibile.
  5. I Nobili possono appartenere ad una delle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari.

Sono “Nobili Fondatori” coloro che hanno formalmente sottoscritto il primo atto costitutivo dell’Associazione.

Sono “Nobili Onorari” coloro che, per alto profilo personale nel mondo della cultura e delle professioni, sono proposti dal Duca ed accettati con voto unanime dalla Corte Ducale.

Sono “Nobili Ordinari” coloro che vengono proposti da due Nobili e vengono accettati, anche con voto a maggioranza, dalla Corte Ducale.

Art. 9 Doveri dei Nobili

1. L’ammissione a Nobile comporta l’obbligo del rispetto del presente Statuto e di eventuali regolamenti predisposti dalla Corte Ducale, nonché del pagamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione. Le attività eventualmente prestate dai Nobili sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute e dettagliatamente documentate e autorizzate della Corte Ducale.

Art. 10 Sanzioni e perdita della qualità di Nobili

  1. La qualità di Nobile non ha scadenza. Tuttavia, chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote annuali e non aderisca agli obblighi sociali, viene dichiarato decaduto perdendo ogni diritto di voto e di convocazione alle adunanze secondo quanto descritto nei successivi paragrafi 3 e 4.
  2. Il Nobile che invia alla Corte Ducale la comunicazione di recesso, in forma scritta o per posta elettronica viene dichiarato decaduto. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative.
  3. Il Nobile che contravvenga ai doveri del presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni della Corte Ducale, svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, utilizzi il collare ed i simboli dell’Associazione per finalità speculative, si renda responsabile di fatti gravi che danneggino l’immagine del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia, sarà deferito dalla Corte Ducale al Collegio dei Saggi che, esaminati i fatti ed ascoltate le persone interessate, anche non Nobili, decideranno inappellabilmente la sanzione da infliggere. Le sanzioni previste sono: richiamo scritto, sospensione dall’attività, decadenza.
  1. Il Nobile che per tre annualità consecutive non versa la quota sociale annua decade automaticamente a tutti gli effetti.
  2. La Corte Ducale comunicherà per iscritto al Nobile l’eventuale sanzione comminata dal Collegio dei Saggi, come pure la decadenza a seguito della reiterata mancanza di pagamento della quota sociale annua.

    TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi

  1. Gli organi del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia sono: a) l’Assemblea dei Nobili;
    b) il Duca;
    c) la Corte Ducale;
    d) il Segretario Generale;
    e) il Tesoriere;
    f) il Senato;
    g) il Collegio dei Saggi;
    h) il Collegio dei Maestri dei Conti.
  2. Tutte le cariche, compresa quella del Duca, non sono soggette ad alcun compenso per l’espletamento della loro attività. È previsto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate. Le spese sostenute per viaggi, trasferte e attività di rappresentanza a favore dell’Associazione dovranno essere autorizzate o ratificate dalla Corte Ducale.
  3. Gli organi uscenti durano in carica sino all’elezione dei nuovi.

Art. 12 Composizione dell’Assemblea dei Nobili

1. L’Assemblea dei Nobili del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia è composta dai Nobili, ammessi all’Associazione da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e dell’anno precedente, qualora iscritti.

Art. 13 Convocazione dell’Assemblea dei Nobili

  1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Duca.
  2. Il Duca convoca l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con avviso scritto, anche per e-mail o per pec, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione ed anche i riferimenti temporali per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta, da inviarsi a ciascun Nobile almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. Tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un giorno. Il Nobile può chiedere di partecipare anche tramite mezzi telematici, potendo esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità.
  3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per esaminare la relazione morale e per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
  4. L’Assemblea può essere convocata ogni qual volta la maggioranza della Corte Ducale lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Nobili in regola con il pagamento della quota sociale. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’avviso di convocazione sarà inviato ai Nobili almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
  1. L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Duca entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del mandato degli Organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi statutari. L’avviso di convocazione di tale Assemblea deve essere inviato, nelle forme indicate al precedente punto 2, almeno 30 giorni (trenta) prima della data di convocazione e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’orario nel quale le liste dei candidati sono consultabili da parte dei Nobili aventi i requisiti per partecipare all’Assemblea. Qualora entro tale termine il Duca non provveda alla convocazione, vi provvederà il Presidente del Collegio del Maestri dei Conti.
  2. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche a mezzo delega della metà più uno dei Nobili aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 Svolgimento, votazioni e deliberazioni dell’Assemblea dei Nobili

  1. L’Assemblea è presieduta dal Duca o, in sua assenza, dal Segretario Generale o, in assenza di questi dal componente la Corte Ducale più anziano d’età. L’Assemblea nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i presenti, che redigerà il verbale della riunione.
  2. I Nobili possono partecipare all’Assemblea sia in presenza che per via telematica a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; nell’avviso di convocazione siano indicati i riferimenti per il collegamento telematico predisposto dal Ducato.
  3. Ciascun Nobile partecipante all’Assemblea può essere portatore di una sola delega rilasciata, anche in calce alla comunicazione di convocazione dell’Assemblea, da un Nobile avente i requisiti per partecipare alla stessa.
  4. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto.
  5. La procedura da attuarsi sarà decisa dal Presidente dell’Assemblea. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti. La medesima maggioranza è richiesta per le deliberazioni di modifica dello Statuto, mentre per la deliberazione di scioglimento del Ducato è richiesta la maggioranza dei 3⁄4 (tre quarti) degli intervenuti all’Assemblea.
  7. Le deliberazioni Assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario verbalizzante, che li firma assieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 15 Compiti dell’Assemblea dei Nobili

1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: a) in sede ordinaria:

▪  discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, su quelli preventivi e sulle relazioni del Duca, del Tesoriere e dei Maestri dei Conti;

▪  eleggere il Duca, la Corte Ducale, i Maestri dei Conti;

▪  formulare le direttive per il raggiungimento delle finalità del Ducato dei Vini del

Friuli Venezia Giulia, deliberare sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

▪  deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dalla Corte Ducale;

▪  approvare i regolamenti interni, compreso l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari, e le loro modificazioni;

▪  deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

▪  deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;

▪  deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

b) in sede straordinaria:

▪  deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, determinando la destinazione del patrimonio per finalità che si ispirino agli scopi istitutivi dell’associazione stessa;

▪  deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione

▪  deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

▪  deliberare sul trasferimento della sede legale dell’Associazione purché in altro

comune;

▪  deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto

costitutivo o dallo Statuto

▪  deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua

approvazione dalla Corte Ducale.

Art. 16 Elezione del Duca, della Corte Ducale e dei Maestri dei Conti

  1. Ogni 4 (quattro) anni l’Assemblea dei Nobili del Ducato dei vini del Friuli Venezia Giulia, a ciò convocata dal Duca uscente con le modalità previste all’Art. 13, provvede ad eleggere il Duca, la Corte Ducale ed il Collegio dei Maestri dei Conti, tramite votazione a scrutinio segreto.
  2. Ogni Nobile avente i requisiti per partecipare a tale Assemblea può essere eletto in uno degli organi sopra indicati.
  3. Ogni candidato Duca dovrà depositare, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea, presso la sede indicata nell’avviso di convocazione, una sola lista contenente 11 (undici) nominativi di Nobili eleggibili alla carica di membro della Corte Ducale. Ogni Nobile può essere incluso in una sola lista di membri della Corte Ducale. Qualora il nominativo di un Nobile compaia in più di una lista, tale nominativo sarà cancellato da tutte le liste e dovrà essere immediatamente integrato entro il termine massimo di 24 ore. Ogni candidato Duca, all’atto del deposito della propria lista dei componenti la Corte Ducale, dovrà depositare anche l’accettazione, rilasciata da ciascuno dei nominativi ivi presenti, a far parte di quella lista. Una lista che fosse carente del numero delle accettazioni non sarà ammessa alla votazione.
  4. Prima dell’inizio delle votazioni ogni candidato Duca presenterà la sua lista e il suo programma nei tempi fissati dal Presidente dell’Assemblea.
  5. I Nobili partecipanti all’Assemblea, esprimendo la loro preferenza per un solo nominativo del candidato Duca, implicitamente eleggono tutti i componenti la lista ad esso collegata.
  6. I Nobili che intendano candidarsi all’elezione per i componenti del Collegio dei Maestri dei

    Conti dovranno depositare la propria candidatura presso la sede indicata nell’avviso di convocazione ed entro i 20 (venti) giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea.

  7. I Nobili partecipanti all’Assemblea potranno esprimere sino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze scelte tra i nominativi dei candidati al Collegio dei Maestri dei Conti. Risulteranno eletti i cinque nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
  8.  I tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati quali componenti effettivi il collegio, gli altri due saranno supplenti.

Art. 17 Il Duca

  1. Il Duca viene eletto dall’Assemblea dei Nobili del Ducato dei vini del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto disposto all’Art. 16.
  2. Il Duca dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
  3. Il Duca ha la rappresentanza legale del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia ad ogni effetto di legge e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. Ha l’accesso alla pec dell’Associazione. In caso di impedimento permanente è sostituito da un Reggente nominato dalla Corte Ducale, tra i Nobili componenti la Corte stessa, per il periodo intercorrente fino alla naturale scadenza del mandato.
  4. Presiede l’Assemblea e la Corte Ducale e ne dirige l’attività in conformità alle delibere adottate dall’Assemblea e dalla Corte Ducale.
  5. Predispone con l’assistenza del Tesoriere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e redige la relazione annuale dell’attività svolta ed i programmi futuri.
  6. Nomina il primo Conte all’atto dell’istituzione di una nuova Contea.
  7. Qualora nella Corte Ducale venga meno l’apporto di uno o più componenti, il Duca, propone alla Corte Ducale, che ratifica, uno o più nominativi di Nobili, aventi i requisiti per farne parte, che subentreranno agli uscenti e che resteranno in carica sino alla naturale scadenza di tale organo, dandone successiva comunicazione alla prima Assemblea utile.

Art. 18 La Corte Ducale

  1. La Corte Ducale è composta da 11 (undici) Nobili, oltre al Duca, eletti dall’Assemblea secondo quanto indicato all’Art. 16.
  2. I Nobili eletti nella Corte Ducale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
  3. La Corte Ducale è:
    • l’organo direttivo del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione, sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi statutari;
    • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
    • delibera sull’ammissione dei nuovi Nobili, sulla nomina dei Nobili Onorari proposti dal Duca e sull’eventuale deferimento dei Nobili al Collegio dei Saggi;
    • approva le singole spese di carattere ordinario e straordinario ed amministra il

      patrimonio dell’Associazione;

    • redige i Regolamenti da proporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • sottopone all’Assemblea straordinaria dei Nobili le proposte di modifica dello Statuto,

      di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell’Associazione;

    • provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, a trasferire la sede legale, purché

      nell’ambito dello stesso Comune, senza necessità di modifica statutaria;

    • provvede ad istituire recapiti, sedi amministrative, Contee e Delegazioni ovunque lo

      ritenga opportuno sia in Italia che all’estero;

    • individua eventuali attività diverse esperibili secondo l’art. 6 del D. Lgs 117/20217;
    • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e da

      disposizioni legislative.

4.

Nella prima seduta, su proposta del Duca, nomina al suo interno: il Segretario Generale; il Tesoriere; l’Araldo; ed altresì, tra i Nobili anche non componenti la Corte Ducale: l’Ambasciatore;
il Cerimoniere; il Responsabile delle Pubblicazioni Ducali.

  1. Il Nobile assente per tre volte consecutive e senza giustificato motivo dalle riunioni della Corte decade dalla carica. In caso di dimissioni o decadimento di uno o più componenti la Corte, il Duca provvede alla loro surroga nei modi indicati al punto 7 dell’art. 17.
  2. La Corte Ducale si riunisce, su convocazione del Duca, ogni qual volta quest’ultimo ne ravveda la necessita, oppure qualora almeno 6 (sei) consiglieri ne facciano richiesta al Duca. In tale ipotesi la riunione deve essere convocata dal Duca entro il mese successivo a quello nel quale è stata ricevuta la richiesta. Le riunioni della Corte Ducale sono convocate con avviso scritto, anche a mezzo di e-mail o di pec, contenete l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza la Corte Ducale può essere convocata anche con preavviso di 24 ore a mezzo comunicazione telefonica, sms o e-mail.
  3. Le riunioni della Corte Ducale sono valide se vi è la presenza di almeno la metà dei componenti, includendo tra di essi anche il Duca. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti è determinante il voto del Duca.
  4. I componenti la Corte Ducale possono partecipare sia in presenza che tramite i mezzi telematici a condizione che: sia consentito al Duca di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  5. La Corte Ducale può designare, di volta in volta, esperti o gruppi di esperti con il compito di realizzare o qualificare proprie iniziative nelle attività istituzionali e per le stesse finalità può stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni.
  6. La Corte Ducale ha il potere di istituire Contee del Ducato dei vini del Friuli Venezia Giulia in Italia ed all’estero. Le Contee sono amministrate da un Conte che viene nominato dal Duca sentita la Corte Ducale. Alle riunioni della Corte Ducale possono partecipare, con voto consultivo, i Conti presenti in sede, l’Ambasciatore, il Cerimoniere ed il Responsabile delle Pubblicazioni Ducali.

Art. 19 Il Segretario Generale

  1. Assicura il supporto all’espletamento di tutti i compiti del Duca e degli incarichi che la Corte Ducale gli affiderà.
  2. Cura la stesura e la conservazione dei verbali Assembleari e della Corte Ducale.
  3. Assicura il regolare aggiornamento degli archivi dei Nobili, con spedizione di tutte le comunicazioni, sia per via epistolare che tramite ogni sistema informatico disponibile.
  4. È responsabile della corrispondenza dell’Associazione.
  5. Predispone la documentazione necessaria alle nuove investiture.
  6. Intrattiene e cura i rapporti con le Associazioni consorelle.
  7. In caso di assenza temporanea del Duca lo sostituisce nella gestione ordinaria, salvo diversa indicazione dello stesso.

Art. 20 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Associazione, ne redige le relative scritture, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, gestisce le operazioni bancarie e assiste il Duca nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 21 Il Senato

  1. Il Senato è composto da tutti i Nobili Ordinari che hanno fatto parte della Corte Ducale almeno per due mandati compiuti. La carica di Senatore del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia non è a scadenza.
  2. I Senatori vestono i paludamenti della carica detenuta, con un collare giallo bordato di rosso.
  3. È presieduto dal Duca o da un Senatore di volta in volta delegato. Si riunisce almeno una volta l’anno. Elegge al suo interno i tre componenti del Collegio dei Saggi, che vengono rinnovati ogni qual volta si provveda all’elezione del Duca, entro 60 (sessanta) giorni da tale

    elezione.

Art. 22 Il Collegio dei Saggi

  1. È composto da 3 (tre) Nobili, eletti dai Senatori tra i componenti il Senato, scelti tra persone di particolare esperienza, con le funzioni di controllare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte dei Nobili, nonché di assumere decisioni inappellabili nei confronti dei soci responsabili delle violazioni di cui all’art.10.
  2. L’assenza dal Collegio per tre sedute consecutive per qualsivoglia motivo comporta la decadenza dalla carica.
  3. Provvedono, inoltre, a dirimere eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i Nobili e gli organi istituzionali del Ducato.

Art. 23 Il Collegio dei Maestri dei Conti

  1. È costituito da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, eletti con le modalità indicate all’art.16. I tre effettivi sono i nominativi che hanno ottenuto più preferenze; i due supplenti sono quelli immediatamente successivi in ordine alle preferenze.
  2. I membri del Collegio dei Maestri dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si provvede all’elezione dei componenti del Collegio dei Maestri in occasione dell’Assemblea per la nomina del Duca e della Corte Ducale.
  3. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto da parte del Duca e della Corte Ducale.
  4. Controlla la gestione amministrativa del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia e redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell’attività svolta, presentandola all’Assemblea dei Nobili in occasione dell’approvazione del bilancio.
  5. I Maestri dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Corte Ducale.
  6. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 24 Investiture

1. Le cerimonie di investitura dei nuovi Nobili del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia hanno luogo di norma in occasione delle Diete di Primavera e/o d’Autunno. Potranno essere celebrate sia in Italia che all’estero, in occasione di eventi o di manifestazioni alle quali il Ducato è stato invitato a partecipare o quando la Corte Ducale, per particolari esigenze, lo decidesse.

Art. 25 Contee e Delegazioni

  1. Il Ducato dei vini del Friuli Venezia Giulia, su delibera della Corte Ducale, può istituire proprie Contee e Delegazioni sia in Italia che all’estero, di norma presso le sedi dei Sodalizi dei corregionali emigrati, allo scopo di mantenere i rapporti con il Ducato e contribuire, nelle varie forme che saranno stabilite, al sostegno e alla promozione dell’enogastronomia regionale.
  2. Gli organismi delle Contee sono: l’Assemblea formata dai Nobili Ordinari, il Consiglio di Contea composto dal Conte, che nomina il Tesoriere, e dai due Nobili Ordinari eletti dall’Assemblea di Contea. Il Conte amministra la Contea.
  3. Ciascuna Contea si dota di un proprio regolamento operativo, nel rispetto dello Statuto Ducale, che viene approvato dalla Corte Ducale
  4. Tutte le richieste di nuove investiture proposte dalle Contee devono essere preventivamente inoltrate alla Corte Ducale, che delibera le ammissioni con le modalità previste dal presente Statuto.

    TITOLO IV IL BILANCIO

Art. 26 Bilancio consuntivo e preventivo

  1. L’esercizio contabile del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ed il relativo bilancio è predisposto dal Duca con l’assistenza del Tesoriere.
  2. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea dei Nobili per la loro approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile di ciascun anno.
  4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 4.
  5. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento hanno fini di utilità sociali.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura della Corte Ducale e approvate dalla Assemblea

Art. 28 Scioglimento

Al verificarsi dell’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale per qualsivoglia motivo, la Corte Ducale può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, che deve essere approvato da un’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3⁄4 (tre quarti) dei partecipanti anche a mezzo delega. In nessun caso il patrimonio mobiliare e immobiliare potrà essere diviso tra i soci ma andrà interamente devoluto a una Associazione affine per scopi e attività che operi in ambito simile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e di quello della Regione Friuli Venezia Giulia.