Statuto approvato dall’Assemblea Statutaria del 20 Novembre 2016
Ducato Dei Vini Friulani
Art. 1 Denominazione – Sede – Durata
Art. 2 Norma applicabile
Art. 3 Carattere associativo
Art. 4 Scopo – Attività
Scopo dell’Associazione è:
1. promuovere, difendere, diffondere e valorizzare le caratteristiche ambientali, storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alla scienza dell’alimentazione e alla cultura del vino e del cibo, assumendo, anche unitamente ad altri Enti, Università, Organizzazioni, Associazioni, ogni iniziativa di promozione e di tutela delle finalità indicate;
2. promuovere l’educazione al bere consapevole, rivolta prevalentemente alle giovani generazioni, collaborando con gli Istituti Scolastici e con le Università.
A tal fine potrà svolgere le seguenti attività:
L’Associazione può inoltre esercitare tutte le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (ex art. 6 del d. lgs. 117/2017) rispondenti ai criteri e ai limiti definiti dal decreto n. 107/2021.
L’Associazione può praticare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nell’osservanza dei vincoli posti dall’ Art. 7 del d.lgs. 117/2017 e dalla inerente legislazione pro tempore vigente.
Per l’attuazione dei propri scopi il Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia si avvale dei proventi delle quote associative annuali, dei contributi straordinari dei soci e dei contributi di Enti ed Istituzioni, di privati nonché di eventuali donazioni, lasciti o legati.
Art. 5 Insegne
ART. 6 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve ed il capitale non saranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati dall’Associazione esclusivamente per realizzare le attività di cui all’art. 4 Scopo-Attività.
Art. 7 Responsabilità ed assicurazione
1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 8 Nobili ed ammissione
TITOLO II ASSOCIATI
Sono “Nobili Fondatori” coloro che hanno formalmente sottoscritto il primo atto costitutivo dell’Associazione.
Sono “Nobili Onorari” coloro che, per alto profilo personale nel mondo della cultura e delle professioni, sono proposti dal Duca ed accettati con voto unanime dalla Corte Ducale.
Sono “Nobili Ordinari” coloro che vengono proposti da due Nobili e vengono accettati, anche con voto a maggioranza, dalla Corte Ducale.
Art. 9 Doveri dei Nobili
1. L’ammissione a Nobile comporta l’obbligo del rispetto del presente Statuto e di eventuali regolamenti predisposti dalla Corte Ducale, nonché del pagamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione. Le attività eventualmente prestate dai Nobili sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute e dettagliatamente documentate e autorizzate della Corte Ducale.
Art. 10 Sanzioni e perdita della qualità di Nobili
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 Organi
Art. 12 Composizione dell’Assemblea dei Nobili
1. L’Assemblea dei Nobili del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia è composta dai Nobili, ammessi all’Associazione da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e dell’anno precedente, qualora iscritti.
Art. 13 Convocazione dell’Assemblea dei Nobili
Art. 14 Svolgimento, votazioni e deliberazioni dell’Assemblea dei Nobili
Art. 15 Compiti dell’Assemblea dei Nobili
1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: a) in sede ordinaria:
▪ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, su quelli preventivi e sulle relazioni del Duca, del Tesoriere e dei Maestri dei Conti;
▪ eleggere il Duca, la Corte Ducale, i Maestri dei Conti;
▪ formulare le direttive per il raggiungimento delle finalità del Ducato dei Vini del
Friuli Venezia Giulia, deliberare sull’attività svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
▪ deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dalla Corte Ducale;
▪ approvare i regolamenti interni, compreso l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari, e le loro modificazioni;
▪ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
▪ deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;
▪ deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
b) in sede straordinaria:
▪ deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, determinando la destinazione del patrimonio per finalità che si ispirino agli scopi istitutivi dell’associazione stessa;
▪ deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
▪ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
▪ deliberare sul trasferimento della sede legale dell’Associazione purché in altro
comune;
▪ deliberare sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo Statuto
▪ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dalla Corte Ducale.
Art. 16 Elezione del Duca, della Corte Ducale e dei Maestri dei Conti
Conti dovranno depositare la propria candidatura presso la sede indicata nell’avviso di convocazione ed entro i 20 (venti) giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 17 Il Duca
Art. 18 La Corte Ducale
patrimonio dell’Associazione;
di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell’Associazione;
nell’ambito dello stesso Comune, senza necessità di modifica statutaria;
ritenga opportuno sia in Italia che all’estero;
disposizioni legislative.
4.
Nella prima seduta, su proposta del Duca, nomina al suo interno: il Segretario Generale; il Tesoriere; l’Araldo; ed altresì, tra i Nobili anche non componenti la Corte Ducale: l’Ambasciatore;
il Cerimoniere; il Responsabile delle Pubblicazioni Ducali.
Art. 19 Il Segretario Generale
Art. 20 Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Associazione, ne redige le relative scritture, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, gestisce le operazioni bancarie e assiste il Duca nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 21 Il Senato
elezione.
Art. 22 Il Collegio dei Saggi
Art. 23 Il Collegio dei Maestri dei Conti
Art. 24 Investiture
1. Le cerimonie di investitura dei nuovi Nobili del Ducato dei Vini del Friuli Venezia Giulia hanno luogo di norma in occasione delle Diete di Primavera e/o d’Autunno. Potranno essere celebrate sia in Italia che all’estero, in occasione di eventi o di manifestazioni alle quali il Ducato è stato invitato a partecipare o quando la Corte Ducale, per particolari esigenze, lo decidesse.
Art. 25 Contee e Delegazioni
TITOLO IV IL BILANCIO
Art. 26 Bilancio consuntivo e preventivo
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 Regolamento interno
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura della Corte Ducale e approvate dalla Assemblea
Art. 28 Scioglimento
Al verificarsi dell’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale per qualsivoglia motivo, la Corte Ducale può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, che deve essere approvato da un’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3⁄4 (tre quarti) dei partecipanti anche a mezzo delega. In nessun caso il patrimonio mobiliare e immobiliare potrà essere diviso tra i soci ma andrà interamente devoluto a una Associazione affine per scopi e attività che operi in ambito simile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 29 Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e di quello della Regione Friuli Venezia Giulia.