Il Ducato dei Vini Friulani

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione – Sede – Durata

  1. Su libera iniziativa di un gruppo di amici del vino, di operatori e produttori vitivinicoli, di distillatori e di amatori e cultori dell’enogastronomia della Regione Friuli Venezia Giulia è costituita un’associazione di volontariato denominata “Ducato dei Vini Friulani” L’Associazione ha sede legale a Udine, ma può stabilire recapiti e sedi amministrative ovunque lo ritenga opportuno, con delibera della Corte Ducale.
  2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato .

Art. 2
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

  1. L’Associazione Ducato dei Vini Friulani è un’organizzazione estranea ad ogni attività politica e partitica, religiosa ed etnica, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
  2. Può operare sia nel territorio della Repubblica Italiana che all’estero.
  3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.
  4. L’Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, ed alle previsioni normative della L.R. 23/2012. Nessun articolo di questo Statuto può essere interpretato in contrasto con le norme in esse contenute.

Art. 4
Finalità

  1. L’Associazione Ducato dei Vini Friulani ha lo scopo di promuovere, difendere, diffondere e valorizzare le caratteristiche ambientali, storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento all’enogastronomia, assumendo, anche unitamente ad altri Enti, Organizzazioni, Associazioni, ogni iniziativa di promozione e di tutela delle finalità indicate.
  2. Promuovere la conoscenza del vino e diffondere la cultura della sua degustazione.
  3. Promuovere, anche a fianco di altri Enti, Organizzazioni ed Associazioni, l’educazione consapevole al bere, rivolta prevalentemente alle giovani generazioni, collaborando con gli Istituti Scolastici e con le Università.
  4. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Per l’attuazione dei propri scopi il Ducato dei Vini Friulani si avvale dei proventi delle quote associative annuali, dei contributi straordinari dei soci e dei contributi di Enti ed Istituzioni, di privati nonché di eventuali donazioni, lasciti o legati.

Art. 5
Insegne

  1. Il Ducato dei Vini Friulani ha per proprio emblema un’aquila in campo bianco e/o in campo rosso con un pampino di vite e la scritta “ Ducato dei Vini Friulani ”. Tale emblema figura nel sigillo, nel gonfalone che rappresenta il Ducato in ogni sua manifestazione, sulla carta intestata, sulle etichette, sulle insegne, sui collari, sulle spille e su tutto il materiale rilasciato dal Ducato.
  2. Il segno distintivo del Nobile del Ducato dei Vini Friulani è il collare rosso chiuso da un medaglione d’argento, riproducente l’emblema.
  3. La Corte Ducale ed i Maestri dei Conti indosseranno paludamenti di colore verde-oro con collare di colore giallo.

ART. 6
Diritti degli associati sul Patrimonio Aziendale

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve ed il capitale non saranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati dall’Associazione esclusivamente per realizzare le attività di cui all’art. 4 – Finalità.

Art. 7
Responsabilità ed assicurazione

  1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

TITOLO III

Associati

Art. 8
Nobili ed ammissione

  1. All’Associazione Ducato dei Vini Friulani possono essere chiamati tutti i cittadini italiani o stranieri, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, età, etnia, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’Associazione, che siano presentati alla Corte Ducale da due Nobili in regola con il pagamento della quota sociale annuale, che abbiano sottoscritto l’apposito modulo di accettazione.
  2. I soci vengono appellati “Nobili del Ducato dei Vini Friulani ”.
  3. L’ammissione dei Nobili viene deliberata inappellabilmente dalla Corte Ducale ed ha effetto dall’atto del versamento da parte del socio della quota di ammissione. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante Nobile non ammesso.
  4. La qualità di Nobile non è trasmissibile.
  5. I Nobili possono appartenere ad una delle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari.

Sono “Nobili Fondatori” coloro che hanno formalmente sottoscritto il primo atto costitutivo dell’Associazione.

Sono “Nobili Onorari” coloro che, per alto profilo personale nel mondo della cultura e delle professioni, sono proposti dal Duca ed accettati con voto unanime dalla Corte Ducale.

Sono “Nobili Ordinari” coloro che vengono proposti da due Nobili e vengono accettati, anche con voto a maggioranza, dalla Corte Ducale.

Art. 9
Doveri dei Nobili

  1. L’ammissione a Nobile comporta l’obbligo del rispetto del presente Statuto e di eventuali regolamenti predisposti dalla Corte Ducale, nonché del pagamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione. Le attività eventualmente prestate dai Nobili sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute e dettagliatamente documentate e autorizzate della Corte Ducale.
  2. L’adesione del Nobile al Ducato autorizza esplicitamente l’Associazione a consentire la pubblicità del suo nominativo all’interno della stessa, nel rispetto delle normative di legge sulla Privacy.

Art. 10
Sanzioni e perdita della qualità di Nobili

  1. La qualità di Nobile, essendo un’investitura, non cessa. Tuttavia chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote annuali e non aderisca agli obblighi sociali, viene dichiarato decaduto perdendo ogni diritto di voto e di convocazione alle adunanze secondo quanto descritto nei successivi paragrafi 3 e 4
  2. Il Nobile che invia alla Corte Ducale la comunicazione di dimissioni viene dichiarato decaduto
  3. Il Nobile che contravvenga ai doveri del presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni della Corte Ducale, svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, utilizzi il collare ed i simboli dell’Associazione per finalità speculative, si renda responsabile di fatti gravi che danneggino l’immagine del Ducato dei Vini Friulani, sarà deferito dalla Corte Ducale al Collegio dei Saggi che, esaminati i fatti ed ascoltate le persone interessate, anche non Nobili, decideranno inappellabilmente la sanzione da infliggere. Le sanzioni previste sono: richiamo scritto, sospensione dall’attività, decadenza.
  4. Il Nobile che per tre annualità consecutive non versa la quota sociale annua, decade automaticamente a tutti gli effetti.
  5. La Corte Ducale comunicherà per iscritto al socio l’eventuale sanzione comminata dal Collegio dei Saggi, come pure la decadenza a seguito della reiterata mancanza di pagamento della quota sociale annua.

TITOLO IV

Organi dell’Associazione

Art. 11
Organi

  1. Gli organi del Ducato dei vini Friulani sono:
    a) l’assemblea dei Nobili;
    b) il Duca;
    c) la Corte Ducale;
    d) il Segretario Generale;
  2. e) il Tesoriere;
    f) il Senato ;
    g) il Collegio dei Saggi;
    h) il Collegio dei Maestri dei Conti.
  3. Tutte le cariche, compresa quella del Duca, non sono soggette ad alcun compenso per l’espletamento della loro attività. E’ previsto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate. Le spese sostenute dal Duca per viaggi, trasferte e attività di rappresentanza a favore dell’Associazione dovranno essere autorizzate o ratificate dalla Corte Ducale.

Art. 12
Composizione dell’assemblea dei Nobili

  1. L’assemblea dei Nobili del Ducato dei Vini Friulani è composta dai Nobili in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e dell’anno precedente, qualora iscritto.
  2. L’assemblea è presieduta dal Duca oppure, in sua assenza, dal Segretario Generale. Ciascun Nobile partecipante all’Assemblea può essere portatore di una sola delega rilasciata da un Nobile avente i requisiti per partecipare alla stessa.

Art. 13
Convocazione dell’Assemblea dei Nobili

  1. L’assemblea si riunisce su convocazione del Duca.
  2. Il Duca convoca l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con avviso scritto, anche per e-mail o per pec, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione ed anche i riferimenti temporali per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta, da inviarsi a ciascun Nobile almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. Tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un giorno.
  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di Aprile, per esaminare la relazione morale e per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
  4. L’assemblea può essere convocata ogni qual volta la maggioranza della Corte Ducale lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Nobili ,in tal caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello di ricevimento della richiesta; l’avviso di convocazione sarà recapitato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
  5. L’assemblea deve essere altresì convocata dal Duca entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del mandato degli Organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi statutari. L’avviso di convocazione di tale assemblea deve essere inviato, nelle forme indicate al precedente punto 2, almeno 30 giorni (trenta) prima della data di convocazione e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’orario nel quale le liste dei candidati sono consultabili da parte dei Nobili aventi i requisiti per partecipare all’assemblea.
    Qualora entro tale termine il Duca non provveda alla convocazione, vi provvederà il Presidente del Collegio del Maestri dei Conti.
  6. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Nobili aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea dei Nobili

  1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto.
  2. La procedura da attuarsi sarà decisa dal presidente dell’assemblea. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
  3. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti. La medesima maggioranza è richiesta per le deliberazioni di modifica dello Statuto.

Art. 15
Compiti dell’assemblea dei Nobili

  1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
    • In sede ordinaria:
      • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e su quelli preventivi e sulle relazioni del Duca, del Tesoriere e dei Maestri dei Conti;
      • eleggere ogni quadriennio il Duca, la Corte Ducale, i Maestri dei Conti;
      • formulare le direttive per il raggiungimento delle finalità del Ducato dei Vini Friulani, deliberare sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
      • deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dalla Corte Ducale.
    • In sede straordinaria:
      • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, determinando la destinazione del patrimonio per finalità che si ispirino agli scopi istitutivi dell’associazione stessa;
      • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
      • delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione purché in altro    comune;
      • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua    approvazione dalla Corte Ducale.

Art. 16
Elezione del Duca, della Corte Ducale e dei Maestri dei Conti

  1. Ogni 4 (quattro) anni l’assemblea dei Nobili del Ducato dei Vini Friulani, a ciò convocata dal Duca uscente con le modalità previste all’Art. 13, provvede ad eleggere il Duca, la Corte Ducale ed il Collegio dei Maestri dei Conti, tramite votazione a scrutinio segreto.
  2. Ogni Nobile avente i requisiti per partecipare a tale assemblea può essere eletto in uno degli organi sopra indicati.
  3. Ogni candidato Duca dovrà depositare, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell’assemblea, presso la sede indicata nell’avviso di convocazione, una sola lista contenente 11 (undici) nominativi di Nobili eleggibili alla carica di membro della Corte Ducale. Ogni Nobile può essere incluso in una sola lista di membri della Corte Ducale. Qualora il nominativo di un Nobile compaia in più di una lista, tale nominativo sarà cancellato da tutte le liste e dovrà essere immediatamente integrato entro il termine massimo di 24 ore. Ogni candidato Duca, all’atto del deposito della propria lista dei componenti la Corte Ducale, dovrà depositare anche l’accettazione, rilasciata da ciascuno dei nominativi ivi presenti, a far parte di quella lista. Una lista che   fosse carente del numero delle accettazioni non sarà ammessa alla votazione.
  4. Prima dell’inizio delle votazioni ogni candidato Duca presenterà la sua lista e il suo programma nei tempi fissati dal Presidente dell’assemblea.
  5. I Nobili partecipanti all’assemblea, esprimendo la loro preferenza per un solo nominativo del Duca, implicitamente eleggono tutti i componenti la lista ad esso collegata.
  6. I Nobili che intendano candidarsi all’elezione per i componenti del Collegio dei Maestri dei Conti dovranno depositare la propria candidatura presso la sede indicata nell’avviso di convocazione ed entro i 20 (venti) giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea.
  7. I Nobili partecipanti all’assemblea potranno esprimere sino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze scelte tra i nominativi dei candidati al Collegio dei Maestri dei Conti. Risulteranno eletti i cinque nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
  8. I tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati quali componenti effettivi il collegio, gli altri due saranno supplenti.

Art. 17
Il Duca

  1. Il Duca viene eletto dall’assemblea dei Nobili del Ducato dei Vini Friulani, secondo quanto disposto all’Art. 16.
  2. Il Duca dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Uno stesso Nobile non può ricoprire la carica di Duca per più di due mandati consecutivi.
  3. Il Duca ha la rappresentanza legale del Ducato dei Vini Friulani ad ogni effetto di legge e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. In caso di impedimento permanente è sostituito da un Reggente nominato dalla Corte Ducale per il periodo intercorrente fino alla naturale scadenza del mandato.
  4. Presiede l’assemblea e la Corte Ducale e ne dirige l’attività in conformità alle delibere adottate dall’assemblea e dalla Corte Ducale.
  5. Predispone con l’assistenza del Tesoriere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e redige la relazione annuale dell’attività svolta ed i programmi futuri.
  6. Nomina il primo Conte all’atto dell’istituzione della nuova contea.
  7. Il Duca ha il potere, qualora venga meno l’apporto di uno o più consiglieri in Corte Ducale nel quadriennio di gestione, di provvedere alla loro surroga mediante cooptazione di uno o più Nobili Ordinari a suo insindacabile giudizio.

Art. 18
La Corte Ducale

  1. La Corte Ducale è composta da 11 (undici) consiglieri eletti dall’assemblea secondo quanto indicato all’Art. 16.
  2. I Nobili eletti nella Corte Ducale durano in carica 4 (quattro) anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
  3. La Corte Ducale è:
    • l’organo direttivo del Ducato dei Vini Friulani, svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione, sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi statutari;
    • attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • delibera sull’ammissione dei nuovi Nobili
    • stabilisce l’ammontare delle quote associative dovute al Ducato e quelle di ammissione dei nuovi Nobili
    • approva le singole spese di carattere ordinario e straordinario ed amministra il patrimonio dell’Associazione;
    • sottopone all’assemblea dei Nobili le proposte di modifica dello Statuto;
    • provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, a trasferire la sede legale, purché nell’ambito dello stesso Comune, senza necessità di modifica statutaria.
    • provvede ad istituire recapiti, sedi amministrative, Contee e Delegazioni ovunque lo ritenga opportuno sia in Italia che all’estero;
    • provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
  4. Nella prima seduta, su proposta del Duca, nomina al suo interno:
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • l’Araldo; e tra i Nobili Ordinari:
  • l’Ambasciatore;
  • il Cerimoniere;
  • il Responsabile delle Pubblicazioni Ducali.
  1. Il Nobile assente per tre volte consecutive e senza giustificato motivo dalle riunioni della Corte decade dalla carica. In caso di dimissioni o decadimento di uno o più consiglieri, il Duca provvede alla loro surroga nei modi indicati al punto 7 dell’art. 17.
  2. La Corte Ducale si riunisce, su convocazione del Duca, ogni qual volta quest’ultimo ne ravveda la necessita, oppure qualora almeno 6 (sei) consiglieri ne facciano richiesta al Duca. In tale ipotesi la riunione deve essere convocata dal Duca entro il mese successivo a quello nel quale è stata ricevuta la richiesta. Le riunioni della Corte Ducale sono convocate con avviso scritto, anche a mezzo di e-mail o di pec, contenete l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza la Corte Ducale può essere convocata anche con preavviso di 24 ore a mezzo comunicazione telefonica, sms o e-mail.
  3. Le riunioni della Corte Ducale sono valide se vi è la presenza di almeno la metà dei componenti, includendo tra di essi anche il Duca; le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti è determinante il voto del Duca.
  4. I Nobili consiglieri possono partecipare a pieno diritto alle riunioni anche tramite collegamento telematico, conference call, ecc. sempreché le strutture e attrezzature presenti lo consentano.
  5. La Corte Ducale può designare, di volta in volta, esperti o gruppi di esperti con il compito di realizzare o qualificare proprie iniziative nelle attività istituzionali e per le stesse finalità può stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni.
  6. La Corte Ducale ha il potere di istituire Contee del Ducato dei Vini del Friuli in Italia ed all’estero. Le Contee sono amministrate da un Conte che viene nominato dal Duca sentita la Corte Ducale. Alle riunioni della Corte Ducale possono partecipare, con voto consultivo, i Conti presenti in sede, l’Ambasciatore, il Cerimoniere ed il Responsabile delle Pubblicazioni Ducali.

Art. 19
Il Segretario Generale

  1. Assicura il supporto all’espletamento di tutti i compiti del Duca e degli incarichi che la Corte Ducale gli affiderà.
  2. Cura la stesura e la conservazione dei verbali assembleari e della Corte Ducale.
  3. Assicura il regolare aggiornamento degli archivi dei Nobili, con spedizione di tutte le comunicazioni, sia per via epistolare che tramite ogni sistema informatico disponibile.
  4. E’ responsabile della corrispondenza dell’Associazione.
  5. Predispone la documentazione necessaria alle nuove investiture.
  6. Intrattiene e cura i rapporti con le Associazioni consorelle.
  7. In caso di assenza temporanea del Duca lo sostituisce nella gestione ordinaria, salvo diversa indicazione dello stesso.

Art. 20
Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Associazione ne redige le relative scritture, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, gestisce le operazioni bancari e assiste il Duca nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 21
Il Senato

  1. Il Senato è composto da tutti i Nobili Ordinari che hanno fatto parte della Corte Ducale almeno per un mandato compiuto. La carica di Senatore del Ducato dei Vini Friulani non è a scadenza.
  2. I Senatori vestono i paludamenti della carica “olim” detenuta, con un collare giallo bordato di rosso.
  3. E’ presieduto dal Duca o da un Senatore di volta in volta delegato. Si riunisce almeno una volta l’anno. Elegge al suo interno i tre componenti del Collegio dei Saggi, che vengono rinnovati ogni qual volta si provveda all’elezione del Duca, entro 60 (sessanta) giorni da tale elezione.

Art. 22
Il Collegio dei Maestri dei Conti

  1. È costituito da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, eletti con le modalità indicate all’art.16. I tre effettivi sono i nominativi che hanno ottenuto più preferenze; i due supplenti sono quelli immediatamente successivi in ordine alle preferenze.
  2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Una stesso Nobile non può essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti per più di due mandati consecutivi. Si provvede all’elezione dei componenti del Collegio dei Maestri in occasione dell’assemblea per la nomina del Duca e della Corte Ducale.
  3. Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto da parte del Duca e della Corte Ducale.
  4. Controlla la gestione amministrativa del Ducato dei Vini Friulani e redige la relazione sul rendiconto consuntivo dell’attività svolta, presentandola all’assemblea dei Nobili in occasione dell’approvazione del bilancio.
  5. I Maestri dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Corte Ducale.
  6. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 23
Il Collegio dei Saggi

  1. È composto da 3 (tre) Nobili, eletti dai Senatori tra i componenti il Senato, scelti tra persone di particolare esperienza, con le funzioni di controllare l’osservanza delle norma statutarie e regolamentari da parte dei Nobili, nonché di assumere decisioni inappellabili nei confronti dei soci responsabili delle violazioni di cui all’art.10.
  2. L’assenza dal Collegio per tre sedute consecutive per qualsivoglia motivo comporta la decadenza dalla carica.
  3. Provvedono, inoltre, a dirimere eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i Nobili e gli organi istituzionali del Ducato.

Art. 24
Investiture

  1. Le cerimonie di investitura dei nuovi Nobili del Ducato dei Vini Friulani hanno luogo di norma in occasione delle Diete di Primavera e/o d’Autunno. Potranno essere celebrate sia in Italia che all’estero, in occasione di eventi o di manifestazioni alle quali il Ducato è stato invitato a partecipare o quanto la Corte Ducale, per particolari esigenze, lo decidesse.

Art. 25
Contee

  1. Il Ducato dei Vini Friulani, su delibera della Corte Ducale, può istituire proprie Contee sia in Italia che all’estero, di norma presso le sedi dei Sodalizi dei corregionali emigrati.
  2. Gli organismi delle Contee sono:
    • l’assemblea formata dai Nobili Ordinari, il Consiglio di Contea composto dal Conte, che nomina il Tesoriere, e dai due Nobili Ordinari eletti dall’assemblea di Contea.
    • Il Conte amministra la Contea.
  3. Ciascuna Contea si dota di un proprio regolamento operativo nel rispetto dello Statuto Ducale che viene approvato dalla Corte Ducale
  4. Tutte le richieste di nuove investiture proposte dalle Contee devono essere preventivamente inoltrate alla Corte Ducale, che delibera le ammissioni con le modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO V

Il bilancio

Art. 26
Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare ed è preparato e redatto dal Duca con l’assistenza del Tesoriere.
  2. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all’assemblea dei Nobili per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
  4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 4.
  5. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento hanno fini di utilità sociali.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 27
Regolamento interno

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura della Corte Ducale.

Art. 28
Scioglimento

Al verificarsi dell’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale per qualsivoglia motivo, la Corte ducale può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, che deve essere approvato da un’assemblea straordinaria con il voto favorevole dei ¾ degli associati, secondo quanto disposto dall’art. 21 del CC. In nessun caso il patrimonio mobiliare e immobiliare potrà essere diviso tra i soci ma andrà interamente devoluto a una Associazione affine per scopi e attività che operi in ambito simile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29
Rinvio

  1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.